Milan Europa League: le motivazioni del TAS sulla sentenza UEFA
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Europa League: Ecco perché il TAS ha accolto il ricorso del Milan

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Il TAS ha reso pubbliche le motivazioni che hanno portato al ribaltamento della decisione della UEFA sull’esclusione del Milan dalle coppe

Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna ha reso pubbliche le motivazioni che hanno portato al’accoglimento del ricorso presentato dal Milan in merito alla decisione del UEFA di escludere la squadra dalle coppe per la violazione del Fair Play Finanziario. Come sottolinea Calcio&Finanza, il tribunale svizzero sostanzialmente dato ragione ai rossoneri per aver presentato un business plan non irrealistico e per il passaggio di proprietà ad Elliott. Il Milan ha presentato appello al TAS il 4 luglio e la settimana successiva ha fatto richiesta per accedere al settlement agreement già sottoscritto da Inter, Paris Saint Germain e Manchester City. Il tribunale ha accolto la proposta rossonera e ha poi invitato l’UEFA a presentare un riassunto di come abbia raggiunto l’accordo con ognuno di questi club. Il 19 luglio l’ex ad Marco Fassone insieme ad un pool di avvocati si è presentato davanti al TAS. Durante l’audizione sono stati ascoltati direttamente sia il dirigente sia Frank Tuil in rappresentanza di Elliott. In sostanza il club di via Aldo Rossi riteneva di aver subito un trattamento differenziato rispetto ad altri club che avevano sottoscritto il settlement agreement nonostante una situazione finanziaria peggiore. La UEFA non avrebbe tenuto debitamente conto della lettera di Elliott in cui garantiva il supporto al club in caso di passaggio di proprietà e dell’ultimo business plan presentato in cui si spiegava che la società avrebbe potuto rispettare i parametri del break-even anche senza ricavi dalla società operante in Cina (un clamoroso fallimento di Fassone). Non solo, la UEFA escludendo il Milan dalle coppe avrebbe violato la legge svizzera ed europea sulla concorrenza.

Nyon ha ritenuto che il caso del club di via Aldo Rossi non fosse comparabile con quello di Inter, PSG e City tranne sulla questione del break-even. L’UEFA inoltre avrebbe preso la sua decisione principalmente ritenendo poco solido Yonghong Li dal punto di vista finanziario e perché prospettava un futuro cambio di proprietà dovuto al mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di aumento dei ricavi. Il TAS nelle sue motivazioni ha sottolineato che la UEFA non aveva l’obbligo di offrire al Milan un settlement agreement e che la situazione del club con il passaggio ad Elliott fosse decisamente cambiata in positivo. Per quanto riguarda il business plan, il club aveva previsto di partecipare alla Champions League nella stagione 2019-2020 raggiungendo i quarti di finale l’anno successivo. Nyon riteneva che il progetto fosse poco credibile ma il TAS ha sottolineato che il Milan ha presentato ben 3 business plan che non potevano essere bocciati a priori. Un secondo scenario ad esempio prevedeva la mancata partecipato alla Champions League e con ricavi provenienti dalla Cina ridotti del 75% in cui si sarebbe comunque raggiunto il break-even per il periodo. Per tutti questi motivi il tribunale svizzero ha ribaltato la decisione del UEFA ma non potendo decidere sulla sanzione proporzionata ha rinviato la questione all’Adjudicatory Chamber della federcalcio europea.

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