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Cardinale Milan, il triangolo con PIF prende forma: spunta la normativa UEFA sulle multiproprietà. Così l’affare può andare in porto

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Cardinale-Milan, il triangolo con PIF prende lentamente forma: ecco la normativa UEFA sulle multiproprietà. I dettagli

Non è un mistero, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, che stiano proseguendo con assiduità i discorsi tra Cardinale e il fondo saudita PIF per l’entrata della compagine araba nelle quote societarie del Milan. A tal proposito va ricordata la normativa UEFA sulle multiproprietà visto che PIF dal 2021 è proprietario del Newcastle. Di seguito l’articolo completo:

ARTICOLO 5 – INTEGRITY OF COMPETITION / MULTI-CLUB OWNERSHIP

5.01
Per garantire l’integrità delle competizioni UEFA per club (ovvero UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League), si applicano i seguenti criteri:

a. Nessun club partecipante a una competizione per club UEFA può, direttamente o indirettamente:

    a1. detenere o negoziare titoli o azioni di qualsiasi altro club partecipante a una competizione per club UEFA;

    a2. essere membro di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione per club UEFA;

    a3. essere coinvolto a qualsiasi titolo nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di qualsiasi altro club partecipante a una competizione per club UEFA;

    a4.  non hanno alcun potere nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di qualsiasi altro club partecipante ad una competizione per club UEFA.

b. Nessuno può essere coinvolto contemporaneamente, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo, nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di più di un club partecipante ad una competizione per club UEFA.

c. Nessuna persona fisica o giuridica può avere controllo o influenza su più di un club partecipante a una competizione per club UEFA, tale controllo o influenza viene definito in questo contesto come:

    c1. detenere la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti;

    c2. avere il diritto di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza del club;

    c3. essere un azionista e controllare da solo la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti del club;

    c4. poter esercitare con qualsiasi mezzo un’influenza decisiva nelle decisioni del club.

5.02
Se due o più club non soddisfano i criteri volti a garantire l’integrità della competizione, solo uno di essi può essere ammesso a una competizione per club UEFA, in conformità con i seguenti criteri (applicabili in ordine decrescente):

    a. il club che si qualifica per merito sportivo alla competizione per club UEFA più prestigiosa (ovvero, in ordine decrescente: UEFA Champions League, UEFA Europa League o UEFA Europa Conference League);

    b. il club che si è classificato al primo posto nel campionato nazionale e che dà accesso alla relativa competizione per club UEFA;

    c. il club la cui associazione si trova al primo posto nell’elenco di accesso

5.03
I club non ammessi verranno sostituite ai sensi del paragrafo 4.09 (La squadra non ammessa alla competizione viene sostituita dalla seconda squadra meglio classificata nel massimo campionato nazionale della stessa federazione, a condizione che la nuova squadra soddisfi i criteri di ammissione. In questo caso l’elenco di accesso viene adeguato di conseguenza)

5.04
Questo articolo non si applica se uno dei casi elencati al paragrafo 5.01 si verifica tra un club direttamente qualificato alla fase a gironi della UEFA Champions League e uno qualificato a qualsiasi fase della UEFA Europa Conference League.

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